Siamo alle solite: i Governi passano (e li fanno passare) ma gli affari hanno sempre la precedenza sulla salute delle persone che può tranquillamente andare a farsi...benedire.
Badate bene, parliamo di "affari" e non di "lavoro" perchè su queste pagine abbiamo più volte dimostrato come lavoro e salute non solo possono andare perfettamente d'accordo, ma anzi si alimentano a vicenda con vantaggi diffusi per tutti. E questo è il problema perchè al contrario gli "affari", soprattutto quelli grossi, riguardano sempre poche persone e sempre le stesse...
Già qualche mese fa avevamo segnalato come il nostro Abruzzo (sbandierato nelle fiere come "Regione Verde d'Europa") stia subendo un attacco letale a tutto campo che rischia di stravolgerlo completamente (vedi QUI ).
Adesso il WWF si accorge che nel tanto vantato "Decreto del fare" del Governo Letta, si annidano altre polpette avvelenate per l'Abruzzo, che però sapremo rimandare al mittente insieme a "Ombrina" e a tutto il resto.
Di seguito riportiamo il comunicato del WWF mentre collegandovi QUI potrete leggere l'articolo apparso su PRIMADANOI.IT.
Forza e coraggio!
BUSSI, GOVERNO AZZERA LE BONIFICHE? GLI INTERESSI ECONOMICI PREVALGONO SULLA SALUTE
COMUNICATO STAMPA WWF ABRUZZO DEL 4 LUGLIO 2013
Colpo di spugna sulla bonifica a Bussi?
Con il “Decreto del Fare” la salute dei cittadini subordinata al
profitto delle aziende.
Nel provvedimento anche una nuova spinta a favore della Centrale
Powercrop ad Avezzano.
Il WWF: inaccettabile, i parlamentari abruzzesi assicurino l'impegno per
cambiare le norme in sede di conversione in legge.
Il WWF lancia un appello ai parlamentari eletti nella regione affinché
si mobilitino nei prossimi giorni per tutelare la salute e l'ambiente
degli abruzzesi cambiando due norme letteralmente dirompenti contenute
nel cosiddetto “Decreto del Fare” che ora è all'esame del Parlamento per
la conversione in legge. Infatti, il testo voluto dal Governo può
portare ad effetti gravissimi sulla questione della bonifica del sito di
Bussi (nonché di tutti i siti inquinati presenti nella regione, come il
Saline-Alento e l'area industriale di Chieti) e sulla vicenda della
Centrale Powercrop ad Avezzano.
La prima norma, contenuta nell'art.41, riguarda le bonifiche dei siti
inquinati. Addirittura, anche in caso di conclamato impatto sulla salute
dei cittadini (invitiamo a leggere l'incredibile formulazione del
testo!), si subordina la rimozione delle cause che hanno portato
all'inquinamento delle falde acquifere alle esigenze economiche delle
aziende coinvolte. Sostanzialmente, in caso di “insostenibilità
economica” (il decreto non precisa neanche in che termini, basterà
un'autocertificazione?), invece di rimuovere terreni inquinati e rifiuti
sotterrati si potrà agire solo sugli effetti e, cioè, limitarsi a
trattare le acque inquinate, senza limiti di tempo. Si interviene,
quindi, sui sintomi e non sulla cura della malattia. A peggiorare, se
possibile, il quadro, il decreto indica che il trattamento delle acque
deve assicurare solo una “attenuazione” e “riduzione” del livello degli
inquinanti che fuoriescono dal sito inquinato attraverso le acque, senza
precisare valori. Pertanto se si passa da valori 1000 volte superiori ai
limiti a “solo” 500 volte le soglie, un'azienda potrebbe dire di aver
rispettato il dettato del Decreto? Il tutto per sostanze cancerogene e
tossiche con impatto devastante e, in alcuni casi, permanente,
sull'ambiente e sulla salute della popolazione. Il caso di Bussi
potrebbe essere paradigmatico per l'applicazione di queste incredibili
norme che mettono alla mercé del profitto il diritto alla salute, visto
che la vera bonifica potrebbe essere rimandata sine die facendo
permanere per i prossimi decenni il solo trattamento delle acque a valle
dell'area inquinata.
La seconda norma, contenuta nell'Art.9, a prima vista appare sacrosanta,
visto che si applica ai casi di mancata spesa dei fondi comunitari,
arrivando a commissariare le realtà che presentano ritardi. In realtà,
il provvedimento di commissariamento può arrivare non solo per superare
“inadempienze” ma anche per scavalcare non meglio precisate “criticità”
facilitando l'iter amministrativo. La Regione sarebbe solo “sentita”
prima del Commissariamento. Nel caso della mega-centrale a biomasse
Powercrop, su cui il consiglio regionale ha espresso un chiaro dissenso,
è facile prevedere la riproposizione di un commissario, dopo che quello
nominato recentemente è decaduto a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale di una norma
voluta dal Governo Monti nel 2012 delle stesso tenore di quella
rientrata ora dalla finestra nel cosiddetto “Decreto del Fare”.
qui sotto il testo dei due articoli citati del Decreto.
ARTICOLO 41.
(Disposizioni in materia ambientale).
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« ART. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui
le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio
sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove
possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate
misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi
alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e
risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento
e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei
casi in cui non è altrimenti possibile eliminare,
prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato
alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei
princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze
deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque
emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di
cui al comma 6.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque
emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo
trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di
trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento
delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che
risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di
prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo
trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle
acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali
soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli
fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione,
previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da
cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la
tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle
acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in
sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di
estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse,
anche mediante reiterati cicli di emungimento e reim missione, nel
medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo
trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la
contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre
sostanze.
6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire
un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nel l’ambiente; a
tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli
impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono
determinati in massa.».
ARTICOLO 9.
(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei).
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento
dell’Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei
progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di
sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla
programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi
ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti
territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi
all’ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del
presente articolo.
3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversi fondi
strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di
attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al
comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una
Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e
accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli
verificatisi.
4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel
corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le amministrazioni,
per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all’ente
territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell’attuazione dei
programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali
iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato
adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione,
l’amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le
iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate,
eventualmente sostituendosi all’ente inadempiente attraverso la nomina
di uno o più commissari ad acta.
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