L'11 marzo scorso la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n°39/2013 (la potete leggere qui inserendo anno 2013 e numero della sentenza 39 nello schema che appare) che rappresenta uno strumento molto utile nelle battaglie che stiamo conducendo in difesa dei sacrosanti diritti delle nostre terre e popolazioni.
Finora non le è stata data la giusta rilevanza e quindi spetta a tutti noi provvedere sia alla sua diffusione sia soprattutto alla sua applicazione nei procedimenti che ci riguardano.
Qui di seguito pubblichiamo l'articolo de "Il Sole 24 Ore" che ne dà notizia e spiegazione, ma prima di tutto vogliamo mettere in risalto due aspetti.
Il primo è che il principio di leale collaborazione dev'essere il criterio ispiratore
dell'azione statale in funzione sostitutiva degli Enti Locali. La Corte
Costituzionale ricorda che l'esercizio del potere sostitutivo non può
prescindere dal ricorso ad adeguate garanzie di bilateralità (come ad
esempio la costituzione di commissioni paritetiche, l'intervento di
soggetti terzi con compiti di mediazione o la partecipazione delle
Regioni alle fasi preparatorie del provvedimento statale), del tutto
assenti nella procedura di cui all'art. 61 comma 3 DL cit., che invece
riteneva sufficiente il trascorrere di 60 giorni dalla scadenza del
termine per l'intesa.
Il secondo ci dimostra ancora una volta lo scarsissimo attivismo della Regione Abruzzo nei suoi vertici istituzionali quando si tratta di argomenti quali ad esempio la petrolizzazione che coinvolgono le sensibilità e la partecipazione della stragrande maggioranza dei cittadini. Non a caso il ricorso in questione che ha portato a quest'importante sentenza è stato promosso dalle regioni Toscana, Puglia e Veneto.
In definitiva la Corte Costituzionale stabilisce che lo Stato centrale non può imporre le proprie scelte alle Regioni ma deve interloquire con loro in un rapporto di leale collaborazione e coinvolgimento, come nel caso degli indirizzi contenuti nella Strategia Energetica Nazionale.
In definitiva la Corte Costituzionale stabilisce che lo Stato centrale non può imporre le proprie scelte alle Regioni ma deve interloquire con loro in un rapporto di leale collaborazione e coinvolgimento, come nel caso degli indirizzi contenuti nella Strategia Energetica Nazionale.
La Corte Costituzionale blocca la Strategia Energetica Nazionale di Passera
Il Sole 24Ore riporta il commento alla sentenza n.39/2013 della Corte Costituzionale su ricorso delle Regioni Toscana, Puglia e Veneto “Lo Stato non può dribblare l’intesa con le Regioni – scrive il Sole24 Ore - nelle materie di competenza concorrente, nemmeno quando l’urgenza sia motivata da «gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali», oppure dallo scopo di «per evitare un grave danno all’Erario». La Corte costituzionale, nella sentenza 39/2013 diffusa ieri (presidente Gallo, relatore Silvestri), ha accolto le obiezioni avanzate da Veneto, Puglia e Toscana al «semplifica-Italia» del Governo Monti (Dl 5/2012), e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (articolo 61, comma 3) che prevedeva la possibilità di evitare l’intesa con le Regioni nei casi in cui l’accordo non fosse arrivato nei tempi previsti. In pratica, quando scattavano le «gravi esigenze» appena citate si prevedeva la possibilità per lo Stato di agire in via unilaterale, nei casi in cui l’accordo con le Regioni non fosse spuntato nemmeno dopo 60 giorni la scadenza dei termini previsti. Esclusi da questo meccanismo sarebbero state solo le materie di «competenza esclusiva» regionale e i territori a Statuto autonomo, il cui pacchetto di competenze è definito da leggi costituzionali.La regola era stata ispirata dalla volontà di limitare il «potere di veto» dei Governi regionali, con un occhio di riguardo in particolare agli interventi infrastrutturali e ambientali. La Consulta, però, ovviamente ha ribaltato l’ottica, e partendo dai vincoli costituzionali della «competenza concorrente» fra Stato e Regioni ha ritenuto insuperabili le obiezioni e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma: alla base del giudizio c’è l’articolo 117 della Costituzione, quello che appunto distribuisce i compiti fra Stato e Regioni e stila il lungo elenco delle materie soggette a «competenza concorrente», e il principio di «leale collaborazione», che in base all’articolo 120 deve ispirare l’azione dello Stato anche quando esercita poteri sostitutivi nei confronti dei governi territoriali.
I giudici delle leggi, in linea anche con le richieste delle Regioni (soprattutto del Veneto), hanno anche provato a dare una lettura «costituzionalmente orientata» della regola. Questa strada si è rivelata però «impraticabile», perché avrebbe dovuto comportare l’esclusione del potere unilaterale dello Stato non solo alle Regioni autonome e alle competenze esclusive di quelle ordinarie, ma a tutte le «ipotesi di esercizio accentrato delle funzioni amministrative» e alle «molteplici fattispecie di incroci e intrecci tra funzioni statali e regionali». Sarebbe stato necessario, insomma, “far dire” alla norma il contrario di quello che c’è scritto.
Nell’analisi la Consulta ricorda che il potere sostitutivo non è ovviamente impossibile, ma va regolato con «adeguate garanzie di bilateralità», assenti in una procedura che invece per ripassare la palla allo Stato ritiene sufficiente il trascorrere di 60 giorni dai termini previsti per l’intesa. Richiamando sentenze precedenti, la Corte ipotizza qualche traduzione concreta delle «garanzie di bilateralità», per esempio la designazione di commissioni paritetiche o l’intervento di soggetti terzi con compiti di mediazione fra lo Stato e le Regioni: in qualche caso, aggiunge la sentenza, si può arrivare a prevedere «la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale».
gianni.trovati@ilsole24ore.com
01 | LA NORMA
Il decreto semplificazioni (Dl 5/2012) prevedeva all’articolo 61, comma 3 la possibilità per lo Stato di emanare un atto sulle materie di competenza concorrente con le Regioni anche senza l’intesa con i Governatori, a due condizioni: che fossero scaduti da 60 giorni i termini per l’intesa e che a richiedere l’atto fossero «gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali», o la necessità di «evitare un grave danno all’Erario». La norma non si applicava alle materie di competenza esclusiva regionale e alle regioni a Statuto autonomo, le cui competenze sono fissate da leggi costituzionali
02 | L’ILLEGITTIMITÀ
La Corte costituzionale ha rilevato l’illegittimità della norma per il contrasto con due articoli della Carta: il 117, che disciplina la distribuzione di competenze fra Stato e Regioni, e il 120, che impone la «leale collaborazione» da parte dello Stato nell’esercizio di poteri sostitutivi
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